Immigrazione
Diritto pubblico, amministrativo, di famiglia, minorile, del lavoro, comunitario, internazionale... più o meno tutti i settori giuridici hanno a che fare con il diritto dell’immigrazione. E il Diritto penale?
Possiamo ritenere il diritto penale una delle branche giuridiche più direttamente connesse con l’immigrazione: non essere in regola con il rispetto delle leggi penali può impedire allo straniero l’ingresso e il soggiorno in Italia. Difficilmente gli consente di acquisire la cittadinanza italiana.
Avvocato esperto sull'Immigrazione
Sotto il profilo dell’ingresso in Italia, l’art. 4, comma 3, del Testo Unico sull’Immigrazione stabilisce che non è ammesso in Italia lo straniero che, tra le altre cose:
- risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
- sia stato condannato, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 c.p.
In tema di soggiorno, l’art. 5, comma 5-bis, precisa che “Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3”.
E ancora, in materia di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo: l’art. 9, comma 4, prevede che tale titolo di soggiorno, molto ambìto dagli stranieri, “non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”, precisando che “ nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice”.
Veniamo alla cittadinanza italiana. Come stabilito dall’art. 6, 1° comma, della Legge n. 91/1992, precludono l'acquisto della cittadinanza per matrimonio ex art. 5:
- la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale;
- la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia.
La soglia di tolleranza dei precedenti penali scende sensibilmente quando la domanda di cittadinanza è stata presentata per residenza, ai sensi dell’art. 9.
In questi casi, infatti, poiché la cittadinanza rappresenta una concessione, e il relativo procedimento, di conseguenza, ha natura altamente discrezionale, l’Amministrazione può tenere conto di ogni fatto penalmente rilevante, anche di natura contravvenzionale.
Ne deriva che un lieve precedente penale, o persino una notizia di reato, può dare origine ad un provvedimento di diniego della cittadinanza, che a quel punto sarà onere dello straniero impugnare dinanzi al giudice amministrativo.
Problema Immigrazione: ho un precedente penale: sono perduto per sempre?
Non è detto. La legge prevede la possibilità di richiedere, a determinate condizioni e presupposti, la riabilitazione penale.
Si tratta di un provvedimento premiale che estingue gli effetti penali della condanna, quando si è in grado di dimostrare la buona condotta dell’interessato.
L’istituto dell’estinzione del reato ha i medesimi scopi, ma non è pacifico che produca gli stessi effetti nei rapporti tra lo straniero e la Pubblica Amministrazione in alcuni procedimenti amministrativi, come ad esempio nel procedimento per la concessione della cittadinanza italiana.
Importante, inoltre, prima di presentare una certa istanza, potrebbe essere indagare sulla propria posizione con la Polizia, quindi al di fuori di un procedimento penale concluso, estinto o mai avviato.
Il diritto penale entra in gioco anche in relazione all’istituto dell’espulsione, che come sappiamo, può essere non solo amministrativa, ma anche giudiziale.
Ricordiamo che si parla di espulsione giudiziale quando essa è disposta a titolo di misura di sicurezza, di misura sostitutiva della pena detentiva o alternativa alla stessa, oppure a titolo di sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, dunque, sempre, all’interno di un procedimento penale.
Dall’espulsione consegue automaticamente l’iscrizione dello straniero nella Banca Dati Scenghen, ragione per cui si è deciso di inserire anche questa voce nella sezione Immigrazione e diritto penale.